VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA SCARICHE ATMOSFERICHE NEI LUOGHI DI LAVORO E NON SOLO......
Il 01/03/2013 è entrata in vigore la nuova norma CEI EN 62305-2 la quale ha modificato i dati d'ingresso per il calcolo del rischio da scariche atmosgeriche, questo implica che nei luoghi di lavoro se la valutazione è stata eseguita con la versione precedente delle norme CEI, va rivalutata.
Come stabilito dalla circolare INAIL , nei luoghi di lavoro "la valutazione del rischio fulminazione, eseguita con la versione precedente delle norme CEI, va rivalutata come richiesto dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. (artt. 17 e 84), essendo in vigore dal primo marzo 2013 la nuova norma CEI EN 62305-2".
Infatti, per gli edifici esistenti, nei quali la valutazione era stata effettuata secondo le norme precedenti, “il datore di lavoro dovrà compiere nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305 – 2 e se necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla norma”. Una valutazione del rischio previdente fornisce degli elementi che permettono di prendere le decisioni opportune al fine di limitare i rischi in questione. Le analisi dei rischi hanno come obiettivo l'oggettivazione e la quantificazione del pericolo al quale sono esposti gli edifici, e i loro contenuti, in caso di una fulminazione diretta e indiretta. L'analisi del rischio definita nella CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) garantisce un progetto di protezione contro i fulmini comprensibile per tutte le parti coinvolte (committente/datore di lavoro e valutatore) che sia ottimale sia dal punto di vista tecnico ed economico. |
IL DATORE DI LAVORO CHE NON AGGIORNA L’ANALISI DEL RISCHIO, VIOLA IL DLgs 81/08 art. 29 comma 3, ED E’ SANZIONATO CON UNA AMMENDA DA € 2000 A € 4000, DLgs 81/08 art. 55 comma 3.
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